Il trasferimento di proprietà ai sensi dell'art. 2688 del Codice civile è una particolare procedura che consente di vendere un veicolo quando il venditore ne è il reale proprietario, ma non risulta ancora intestatario nei registri del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Questa situazione si verifica, ad esempio, quando un precedente passaggio di proprietà non è mai stato trascritto al PRA oppure quando il proprietario ha acquisito il veicolo con un titolo valido (per esempio un atto di vendita o una successione) senza aver successivamente aggiornato l'intestazione.
L'art. 2688 c.c. permette quindi di regolarizzare la posizione giuridica del veicolo, evitando di dover prima intestare il mezzo al proprietario non registrato e poi effettuare un secondo passaggio di proprietà. Con un'unica formalità viene trascritto il trasferimento dal proprietario non intestatario al nuovo acquirente.
Si tratta di una procedura particolare che richiede un'attenta verifica della documentazione, poiché il venditore deve dimostrare il proprio diritto di proprietà attraverso il titolo con cui ha acquisito il veicolo. La documentazione richiesta varia anche in funzione del documento di proprietà rilasciato per il veicolo.
Differenze tra CDP cartaceo, CDPD e Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU)
- CDP cartaceo (certificato di proprietà cartaceo): per i veicoli ancora dotati del vecchio certificato di proprietà cartaceo è generalmente sufficiente presentare il CDP originale e l'atto di vendita ex art. 2688. In questi casi non è normalmente necessario produrre anche il titolo con cui il venditore aveva acquistato il veicolo, poiché il CDP rappresenta il documento attestante la proprietà.
- CDPD (certificato di proprietà digitale): il certificato di proprietà digitale sostituisce il vecchio documento cartaceo ma continua a svolgere esclusivamente la funzione di attestare la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo. Anche in questo caso si applicano le modalità operative tradizionali previste per le pratiche ex art. 2688.
- DU - Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU): con il Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU) la disciplina cambia. Il DU svolge infatti una duplice funzione: è contemporaneamente documento di circolazione e documento attestante la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo. Proprio perché può trovarsi nella disponibilità di chi utilizza il veicolo e non necessariamente del proprietario, il semplice possesso del DU non è sufficiente a dimostrare la qualità di proprietario non intestatario. È quindi necessario allegare anche il titolo con cui il venditore ha acquisito la proprietà (ad esempio precedente atto di vendita, successione, testamento o altro titolo idoneo), anche se tale atto non era stato trascritto al PRA.
Documenti generalmente necessari
- Documento di identità e codice fiscale del venditore e dell'acquirente.
- Atto di vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. con firma autenticata.
- Carta di circolazione del veicolo.
- Certificato di proprietà (CDP) cartaceo, se ancora presente.
- Oppure Documento Unico di Circolazione e Proprietà DU), se già rilasciato.
- In caso di Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU), copia del titolo di acquisto non trascritto del venditore (per esempio precedente atto di vendita, dichiarazione di successione, accettazione di eredità, testamento o altro titolo idoneo a dimostrare la proprietà).
- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta in presenza di successioni, procure, società o casi particolari.